Sez. L, Sentenza n. 2994 del 12/03/1992 (Rv. 476210 - 01)
Sanzioni amministrative - Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni - Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie - Giudizio di opposizione - In genere | Oggetto - Annullamento dell'ordinanza-ingiunzione ex art. 14 legge n. 689 del 1981 - Carattere esclusivo - Estensione alle obbligazioni civili fatte valere con l'ordinanza - Inammissibilità - Estinzione delle medesime obbligazioni ex art. 14, ultimo comma, legge n. 689 del 1981 - Esclusione.
Sanzioni amministrative - Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni - Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie - Giudizio di opposizione - In genere
In caso di violazione dell'art. 14 della legge 23 novembre 1981 n. 689, l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 35 della stessa legge per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, con la quale è stato ingiunto anche il pagamento di contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive a titolo di sanzione civile, esaurisce l'oggetto del giudizio di opposizione, non essendo ammissibile una pronuncia di merito in ordine alle obbligazioni civili fatte valere con lo stesso provvedimento, sebbene a queste ultime non si applichi l'ultimo comma del menzionato art. 14, che stabilisce l'estinzione della sola obbligazione di pagare la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)