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Sez. L, Sentenza n. 3558 del 15/04/1994 (Rv. 486212 - 01)

Sanzioni amministrative - Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni - Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie - Giudizio di opposizione - In genere | Nullità dell'ordinanza ingiunzione per vizi propri del procedimento relativo - Esame della controversia relativa al credito previdenziale nonostante la mancanza di un'apposita domanda dell'ente previdenziale - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486212-01

Sanzioni amministrative - Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni - Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie - Giudizio di opposizione - In genere

Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione emesso da un ente previdenziale, a norma dell'art. 35 della legge 24 novembre 1981 n. 689, per il pagamento della sanzione amministrativa per la violazione derivante dall'omesso versamento di contributi o premi assicurativi, nonché per il pagamento di questi e delle relative somme aggiuntive, il giudice, anche nel caso di nullità di detta ordinanza per vizi propri del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa (nella specie era stata omessa la preventiva contestazione delle violazioni dedotte), deve procedere all'esame della controversia relativa al credito previdenziale fatto valere nel giudizio stesso, nonostante la mancanza di un'apposita domanda in tal senso da parte dell'ente previdenziale.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)