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Sez. 3, Sentenza n. 8487 del 03/08/1995 (Rv. 493545 - 01)

MUTUO - MUTUANTE - CONSEGNA DELLE COSE MUTUATE | Consegna eseguita dal mutuante ad un terzo in pagamento di una obbligazione del mandatario - Legittimità.
Stato
decisa il 1995-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493545-01

MUTUO - MUTUANTE - CONSEGNA DELLE COSE MUTUATE

Nel contratto di mutuo, l'estremo della consegna della cosa mutuata ricorre anche quando la consegna venga eseguita dal mutuante non direttamente al mandatario, ma ad un terzo, in pagamento di un'obbligazione dello stesso mandatario, in quanto il risultato pratico che si realizza in tal modo è lo stesso che si realizzerebbe con la consegna materiale del denaro al mutuatario, il quale proprio attraverso il denaro preso a mutuo è in grado di soddisfare l'interesse ad estinguere un precedente suo debito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)