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Sez. 3, Sentenza n. 9074 del 05/07/2001 (Rv. 547905 - 01)

MUTUO - MUTUANTE - CONSEGNA DELLE COSE MUTUATE | Necessità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2001-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547905-01

MUTUO - MUTUANTE - CONSEGNA DELLE COSE MUTUATE

La natura reale del contratto di mutuo non richiede in via tassativa che la cosa mutuata sia materialmente consegnata dal mutuante al mutuatario, l'esigenza del requisito della "traditio" potendo ritenersi soddisfatta in determinati casi, allorquando il risultato pratico completamente raggiunto si identifichi con quello che si sarebbe realizzato con la consegna materiale del bene mutuato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1813

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)