Sez. 3, Sentenza n. 9074 del 05/07/2001 (Rv. 547905 - 01)
MUTUO - MUTUANTE - CONSEGNA DELLE COSE MUTUATE | Necessità - Esclusione - Limiti.
MUTUO - MUTUANTE - CONSEGNA DELLE COSE MUTUATE
La natura reale del contratto di mutuo non richiede in via tassativa che la cosa mutuata sia materialmente consegnata dal mutuante al mutuatario, l'esigenza del requisito della "traditio" potendo ritenersi soddisfatta in determinati casi, allorquando il risultato pratico completamente raggiunto si identifichi con quello che si sarebbe realizzato con la consegna materiale del bene mutuato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1813
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)