Sez. 1, Sentenza n. 5411 del 18/10/1982 (Rv. 423176 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - MORTE DELL'OBBLIGATO - QUOTA DELLA PENSIONE E DEGLI ALTRI ASSEGNI SPETTANTI AL CONIUGE SUPERSTITE - POTERE - DOVERE DEL GIUDICE DI STATUIRE PURE SULLA DECORRENZA DI TALE ATTRIBUZIONE - NECESSITÀ.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - MORTE DELL'OBBLIGATO - QUOTA DELLA PENSIONE E DEGLI ALTRI ASSEGNI SPETTANTI AL CONIUGE SUPERSTITE - POTERE - DOVERE DEL GIUDICE DI STATUIRE PURE SULLA DECORRENZA DI TALE ATTRIBUZIONE - NECESSITÀ.*
A seguito della morte dell'obbligato al pagamento dell'assegno di divorzio, che abbia contratto nuovo matrimonio dopo lo scioglimento del precedente vincolo, il tribunale, adito dall'ex coniuge, ai sensi dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 (come modificato dall'art. 2 della legge 1 agosto 1978 n. 436), per l'attribuzione diretta di una quota della pensione di reversibilità, ha il potere -dovere di statuire pure sulla decorrenza di tale attribuzione, tenuto conto che il relativo procedimento, ancorché con il rito camerale, è diretto a risolvere una controversia su contrapposte posizioni di diritto soggettivo, con pronuncia suscettibile di acquistare autorità di giudicato (salva restando la modificabilità della decisione per fatti sopravvenuti).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/1978 num. 436 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)