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Sez. 1, Sentenza n. 2808 del 23/04/1983 (Rv. 427726 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - MUTAMENTO DEGLI OBBLIGHI - MORTE DELL'EX CONIUGE OBBLIGATO ALLA SOMMINISTRAZIONE DELL'ASSEGNO PERIODICO - ATTRIBUZIONE DI QUOTA - PARTE DELLA PENSIONE ALL'ALTRO EX CONIUGE SUPERSTITE - CRITERI - VALUTAZIONI DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1983-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427726-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - MUTAMENTO DEGLI OBBLIGHI - MORTE DELL'EX CONIUGE OBBLIGATO ALLA SOMMINISTRAZIONE DELL'ASSEGNO PERIODICO - ATTRIBUZIONE DI QUOTA - PARTE DELLA PENSIONE ALL'ALTRO EX CONIUGE SUPERSTITE - CRITERI - VALUTAZIONI DEL GIUDICE.*

In Sede di assegnazione al coniuge divorziato di quota-parte della pensione spettante al coniuge obbligato dopo la morte di questo ultimo, il giudice di merito non può riesaminare né le ragioni della precedente pronunzia di cessazione del rapporto matrimoniale, né i rispettivi contributi economici e personali, ma può e deve, per il carattere alimentare, in senso ampio, dell'attribuzione, valutare le attuali condizioni economiche dell'avente diritto rispetto a quelle dell'epoca della precedente pronunzia. Qualora, poi, esista il nuovo coniuge beneficiario della pensione di reversibilità già spettante al defunto coniuge tenuto all'Obbligo di cui allo art. 5 della legge n. 898 del 1970, il giudice deve altresì valutare anche le condizioni economiche del nuovo coniuge e non può attribuire all'ex coniuge richiedente una quota di pensione che sia superiore all'assegno già dovutogli se non vi siano stati mutamenti nelle sue condizioni economiche e particolari ragioni giustificative dell'assenza di precedenti richieste della sua attribuzione e di altri adeguamenti, senza che possano incidere eventuali diritti alimentari verso terzi. (V 5411/82, mass nn 423176, 423177, 423178; (V 2858/82, mass n 420742; (V 6045/81, mass n 416836; (V 1690/78, mass n 391101).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/1978 num. 436 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)