Sez. L, Sentenza n. 2156 del 05/05/1978 (Rv. 391544 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - IN GENERE - APPELLO INCIDENTALE - NOTIFICAZIONE - TERMINE DI DIECI GIORNI PRIMA DELL'UDIENZA FISSATA DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - COMPUTO.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - IN GENERE - APPELLO INCIDENTALE - NOTIFICAZIONE - TERMINE DI DIECI GIORNI PRIMA DELL'UDIENZA FISSATA DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - COMPUTO.*
Nel nuovo rito del lavoro, il termine di dieci giorni prima dell'udienza fissata dal Presidente del tribunale in seguito al ricorso in appello, entro il quale l'appellato deve notificare alla controparte la memoria di Costituzione contenente l'appello incidentale, non e un termine libero, e, pertanto, dev'essere calcolato non tenendo conto del termine finale, quale dies a quo dal quale il termine decorre all'indietro, e calcolando, invece, il giorno iniziale che, nel computo a ritroso, funziona da punto fermo finale.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2963, Cod. Proc. Civ. art. 155, Cod. Proc. Civ. art. 436, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)