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Sez. L, Sentenza n. 2795 del 04/05/1982 (Rv. 420664 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - NOTIFICAZIONE - TERMINE - COMPUTO.*
Stato
decisa il 1982-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420664-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - NOTIFICAZIONE - TERMINE - COMPUTO.*

Poiché l'art. 436 cod. proc. civ. dispone che l'appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, nella memoria di Costituzione, da notificarsi, a cura dell'appellato, alla controparte almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione avanti al collegio, nel suddetto termine, da calcolarsi a ritroso, il giorno dell'udienza di discussione assume il valore di momento iniziale e resta fuori dal periodo utile, mentre il decimo giorno costituisce il momento terminale e deve essere computato, in base al principio generale di cui agli artt. 155 cod. proc. civ. e 2963 cod. civ. secondo cui dies a quo non computatur, dies ad quem computatur. (Conf 521/82, mass n 418227; (Conf 1338/80, mass n 404861; (Conf 2156/78, mass n 391544).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2963, Cod. Proc. Civ. art. 155, Cod. Proc. Civ. art. 436, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)