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Sez. L, Sentenza n. 5481 del 09/11/1985 (Rv. 442693 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO) - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEI PRIMI TRE COMMI DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - IMMEDIATA APPLICAZIONE AI GIUDIZI IN CORSO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442693-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO) - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEI PRIMI TRE COMMI DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - IMMEDIATA APPLICAZIONE AI GIUDIZI IN CORSO - LIMITI.*

La dichiarazione di illegittimità costituzionale dei primi tre commi dell'art. 7 dello statuto dei lavoratori interpretati nel senso della loro inapplicabilità ai licenziamenti disciplinari (sentenza n. 204 del 1982 della Corte costituzionale) benché sia di immediata applicazione anche ai giudizi in corso, tuttavia non esclude che la verifica del rispetto delle prescrizioni contenute in tali norme debba aver luogo entro i limiti segnati dalla domanda sicché, se questa contenga un'impugnativa di licenziamento fondata soltanto sul difetto della giusta causa, non è più consentito nel corso del giudizio eccepire la mancata osservanza delle regole procedurali predette senza un'inammissibile mutatio libelli vietata dal regime di rigide preclusioni del rito del lavoro. (Conf 596/84, mass n 432834; (Conf 886/82, mass n 418736).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)