Sez. L, Sentenza n. 886 del 12/02/1982 (Rv. 418736 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - MANCANZA E CONSEGUENTE ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO DEDOTTE IN PRIMO GRADO - DEDUZIONE IN APPELLO DELLA ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO PER L'INOSSERVANZA DELLE FORME CONCERNENTI L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - MANCANZA E CONSEGUENTE ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO DEDOTTE IN PRIMO GRADO - DEDUZIONE IN APPELLO DELLA ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO PER L'INOSSERVANZA DELLE FORME CONCERNENTI L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI - INAMMISSIBILITÀ.*
Il lavoratore licenziato, che in primo grado abbia contestato la legittimità del licenziamento unicamente sul rilievo della Mancanza di una giusta causa, non può dedurre in appello l'illegittimità del licenziamento medesimo per l'inosservanza, da parte del datore di lavoro, delle Disposizioni procedurali, stabilite dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970, concernenti l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, in quanto tale deduzione, comportando l'introduzione di un nuovo thema decidendi, dà luogo ad un mutamento della domanda originaria, in contrasto sia con l'art. 345 cod. proc. civ., sia, nel vigore del nuovo rito del lavoro, con gli artt. 436 e 437 dello stesso codice.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 436, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)