Sez. L, Sentenza n. 430 del 12/01/2006 (Rv. 586339 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE | Rapporti fra lettori di lingua straniera, collaboratori ed esperti linguistici e università - Inapplicabilità, "ratione temporis", della normativa della legge n. 223 del 1991 ai datori di lavoro non imprenditori - Contrasto con il diritto comunitario - Esclusione - Fondamento.
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE
In tema di rapporti fra lettori di lingua straniera, di cui al d.P.R. n.382 del 1980, collaboratori ed esperti linguistici, di cui al decreto-legge n.120 del 1995, convertito in legge n.236 del 1995, e università, non può prospettarsi alcun contrasto con il diritto comunitario in ragione dell'inapplicabilità, "ratione temporis", della normativa della legge n.223 del 1991 ai datori di lavoro non imprenditori, in quanto la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 16 ottobre 2003 ha censurato la mancata estensione dell'ambito di applicazione soggettiva della legge citata solo in relazione agli obblighi derivanti dalla direttiva del consiglio 20 luglio 1998, n.298/58/Ce, dopo che la legge 3 febbraio 2003, n.14 (legge comunitaria 2002), aveva demandato al governo l'adozione di disposizioni per l'attuazione dei suddetti obblighi.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/04/1995 num. 120 CORTE COST., Legge 02/07/1991 num. 223 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/06/1995 num. 236 CORTE COST., Legge 03/02/2003 num. 14, Tratt. Internaz. 25/03/1957 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)