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Sez. L, Sentenza n. 17787 del 07/08/2006 (Rv. 591675 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE | Lettori di lingua straniera - Contratti stipulati con le università - Natura privatistica dei relativi rapporti - Sussistenza - Conseguenze - Applicabilità della disciplina dei licenziamenti collettivi e della normativa in tema di mobilità e di gestione delle eccedenze - Esclusione - Fondamento - Questione di compatibilità con la normativa comunitaria - Insussistenza.
Stato
decisa il 2006-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591675-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE

I rapporti fra le università e i lettori di lingua straniera di cui al d.P.R. n. 382 del 1980 e, quindi, i collaboratori ed esperti linguistici di cui al d.l. n. 120 del 1995, convertito nella legge n. 236 del 1995, erano - nel sistema normativo ricollegabile al testo originario del d.lgs. n. 29 del 1993 - espressamente ricondotti dalle stesse norme a contratti di diritto privato e, pertanto, non potevano essere inquadrati nell'ambito del pubblico impiego, senza che, rispetto ad essi, potesse trovare applicazione la disciplina dei licenziamenti collettivi di cui alla legge n. 223 del 1991, posto che tale applicazione (pur non esclusa per tali lavoratori, in via generale, dalla disciplina dettata dall'art. 4 del citato d.l. n. 120 del 1995, convertito nella richiamata legge n. 236 del 1995) avrebbe postulato la natura imprenditoriale dell'attività svolta dall'università, al di fuori della funzione istituzionale dell'insegnamento. Detta inapplicabilità non ha comportato alcuna questione di compatibilità con la normativa comunitaria, atteso che l'esclusione della disciplina dei licenziamenti collettivi derivava dalla mancanza di un'attività di impresa e non già da una discriminazione del rapporto in ragione della nazionalità dei lavoratori e, del resto, ciò trova riscontro anche nella sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 16 ottobre 2003, la quale ha censurato la mancata estensione dell'ambito di applicazione soggettiva della legge citata solo in relazione agli obblighi derivanti dalla direttiva del Consiglio 20 luglio 1998, n. 298/58/Ce, dopo che la legge comunitaria 2002 (identificabile con la legge 3 febbraio 2003, n. 14) aveva demandato al governo l'adozione di disposizioni per l'attuazione dei suddetti obblighi.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/04/1995 num. 120 art. 4, Legge 11/07/1980 num. 382 art. 28 CORTE COST., Legge 02/07/1991 num. 223 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/06/1995 num. 236 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 39, Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)