Sez. 3, Sentenza n. 8486 del 20/08/1990 (Rv. 468951 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - IN GENERE - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - IN GENERE - SENTENZA DI RISOLUZIONE - NATURA COSTITUTIVA - EFFICACIA "EX NUNC" - CONSEGUENZE - DIRITTO DELL'AFFITTUARIO ALL'INDENNITÀ PER I MIGLIORAMENTI - PERSISTENZA - LIMITI.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - IN GENERE - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - IN GENERE - SENTENZA DI RISOLUZIONE - NATURA COSTITUTIVA - EFFICACIA "EX NUNC" - CONSEGUENZE - DIRITTO DELL'AFFITTUARIO ALL'INDENNITÀ PER I MIGLIORAMENTI - PERSISTENZA - LIMITI.*
La pronuncia di risoluzione del contratto di affitto di fondo rustico ha natura costitutiva e, quindi, efficacia ex nunc per quanto concerne lo scioglimento del rapporto, gli obblighi delle reciproche restituzioni e le relative conseguenze, senza coinvolgere le prestazioni già eseguite ed i loro effetti; conseguentemente, coincidendo il momento dello scioglimento del rapporto con quello del passaggio in giudicato della sentenza di risoluzione, non ne deriva il venir meno del diritto dell'ex affittuario all'indennità per i miglioramenti eseguiti sul fondo sino a tale data, ai sensi dell'art. 15, secondo comma della legge 11 febbraio 1971 n. 11. (Conf 4059/85, mass n 441582).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)