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Sez. 3, Sentenza n. 4059 del 05/07/1985 (Rv. 441582 - 01)

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - SENTENZA DI RISOLUZIONE - NATURA COSTITUTIVA - EFFICACIA EX NUNC - CONSEGUENZE - DIRITTO DELL'AFFITTUARIO ALL'INDENNITÀ PER I MIGLIORAMENTI - PERSISTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441582-01

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - SENTENZA DI RISOLUZIONE - NATURA COSTITUTIVA - EFFICACIA EX NUNC - CONSEGUENZE - DIRITTO DELL'AFFITTUARIO ALL'INDENNITÀ PER I MIGLIORAMENTI - PERSISTENZA - LIMITI.*

La pronuncia di risoluzione del contratto di affitto di fondo rustico ha natura costitutiva e, quindi, efficacia ex nunc per quanto concerne, lo scioglimento del rapporto, gli obblighi delle reciproche restituzioni e le relative conseguenze, senza coinvolgere le prestazioni già eseguite e i loro effetti. Conseguentemente, coincidendo il momento dello scioglimento del rapporto con quello del passaggio in giudicato della sentenza di risoluzione, non ne deriva il venir meno del diritto dell'ex affittuario alla indennità per i miglioramenti eseguiti sul fondo sino a tale data, dalla quale decorre il termine di un anno stabilito dal secondo comma dell'art. 15 della legge n. 11 del 1971 per la richiesta giudiziale di quell'indennità. (V 1192/80, mass n 404693).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1458, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)