Sez. L, Sentenza n. 2848 del 25/03/1999 (Rv. 524558 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE | Ente Ferrovie dello Stato - Trasformazione in società per azioni - Notificazione del ricorso in appello presso l'Avvocatura dello Stato costituita in primo grado - Validità - Perdita dello ius postulandi per il grado d'appello - Irrilevanza.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE
Secondo la regola generale di cui all'art. 330 cod. proc. civ., per il quale l'atto di appello deve essere notificato presso il procuratore costituito in primo grado, ove l'Avvocatura dello Stato sia costituita ritualmente per l'Ente Ferrovie dello Stato nel giudizio di primo grado (nella specie la legge 24 marzo 1993 n. 75, intervenuta nel corso di quel giudizio, aveva determinato la persistenza del patrocinio dell'Avvocatura per lo stesso grado), l'atto di appello deve essere notificato presso la stessa Avvocatura, restando irrilevante che questa non abbia lo ius postulandi per il grado d'appello; infatti la privatizzazione dell'Ente Ferrovie dello Stato (verificatasi in virtù della delibera del Cipe del 12 agosto 1992 a norma dell'art. 18 del D. L. 11 luglio 1992 n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992 n. 359, sulla base delle disposizioni dettate in materia di trasformazione di enti pubblici economici dall'art. 1 del D. L. 5 dicembre 1991 n. 386 convertito in legge 29 gennaio 1992 n. 35) non configura un caso di morte o impedimento del procuratore ex art. 301 cod. proc. civ., in quanto l'Avvocatura dello Stato continua a sussistere e ad operare, e perde solo lo ius postulandi dell'ente privatizzato per il grado successivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 18, Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Decreto Legge 05/12/1991 num. 386 art. 1, Legge 29/01/1992 num. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)