Sez. L, Sentenza n. 9211 del 23/10/1996 (Rv. 500175 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE | Trasformazione dell'Ente in società per azioni - Conseguente cessazione dello "ius postulandi" dell'Avvocatura dello Stato - Effetti - Pubblicazione della sentenza dopo detta trasformazione - Notificazione dello stesso atto alla parte personalmente - Decorrenza del termine breve di impugnazione - Ammissibilità.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE
La trasformazione in società per azioni (in virtù della deliberazione in data 12 agosto 1992 del Comitato Interministeriale per la programmazione economica, adottata in base all'art. 18 del D.L. 11 luglio 1992 n.333, convertito nella legge 8 agosto 1992 n.359) dell'Ente Ferrovie dello Stato - istituito nella forma di ente pubblico economico con la legge 17 maggio 1985 n.210 - ha determinato, con l'inapplicabilità della norma relativa al patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato per il suddetto ente, ex art. 24 terzo comma della citata legge n.210/1985, il venir meno dello "jus postulandi" della medesima Avvocatura, realizzando così una fattispecie di impedimento del procuratore per "factum principis", da ricondurre alla previsione dell'art. 301 primo comma cod. proc. civ. (in quanto non assimilabile alle ipotesi di revoca della procura o di rinuncia alla stessa di cui al secondo comma dello stesso articolo). Nell'ipotesi in cui la sentenza di primo grado sia stata pubblicata in epoca successiva alla suindicata data di trasformazione dell'ente, la notifica della stessa sentenza eseguita alla parte personalmente è idonea, a norma degli artt. 286 e 301 cod. proc. civ., a far decorrere il termine breve di impugnazione di cui agli artt. 325 e 326 cod. proc. civ. (senza che possa rilevare in senso ostativo la circostanza che detta notificazione sia stata effettuata con consegna della copia della pronuncia in forma esecutiva): in tale fattispecie non opera infatti il disposto dell'art. 15, comma terzo bis, della legge 24 marzo 1993 n.75 (di conversione, con modifiche, del D.L. 23 gennaio n.16), secondo cui quanto disposto dal citato art. 24 comma terzo della legge n.210/1985 continua ad applicarsi per le controversie pendenti e limitatamente al grado di giudizio in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del richiamato decreto legge, posto che il limite di applicazione di tale norma transitoria è segnato, per i giudizi pendenti, dalla conclusione del grado di giudizio in corso alla stessa data, che si realizza con la pubblicazione della sentenza definitiva.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 286, Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 1 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 24 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 18, Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 1, Legge 24/03/1993 num. 75 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)