Sez. 3, Sentenza n. 371 del 18/01/1979 (Rv. 396470 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) - ILLECITO AQUILIANO - SENTENZA DI CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO EMESSA NEL RAPPORTO TRA DANNEGGIANTE E DANNEGGIATO - EFFICACIA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE PER LA RESPONSABILITA CIVILE DEL DANNEGGIANTE - LIMITI OGGETTIVI.*
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) - ILLECITO AQUILIANO - SENTENZA DI CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO EMESSA NEL RAPPORTO TRA DANNEGGIANTE E DANNEGGIATO - EFFICACIA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE PER LA RESPONSABILITA CIVILE DEL DANNEGGIANTE - LIMITI OGGETTIVI.*
Per il principio dell'efficacia riflessa della cosa giudicata, la sentenza di condanna al risarcimento del danno da illecito aquiliano, emessa nei confronti del danneggiante e del danneggiato, quando sia passata in giudicato, fa stato anche nei confronti dell'assicuratore per la responsabilita civile del danneggiante in ordine alla sussistenza dell'Obbligo risarcitorio del danneggiante e del correlativo debito dei suoi eredi nei confronti del danneggiato. L'assicuratore, infatti, non essendo titolare di un diritto autonomo rispetto al rapporto a cui il giudicato stesso si riferisce, non puo disconoscere l'accertamento contenuto nella sentenza come affermazione oggettiva di verita. (V 1806/76, mass n 380592).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)