Sez. 1, Sentenza n. 1806 del 20/05/1976 (Rv. 380592 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) - EFFICACIA RIFLESSA DEL GIUDICATO - NOZIONE - TERZI TITOLARI DI UN DIRITTO DIPENDENTE DALLA SITUAZIONE DEFINITA E TERZI TITOLARI DI UNA POSIZIONE AUTONOMA - DIFFERENZE - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) - EFFICACIA RIFLESSA DEL GIUDICATO - NOZIONE - TERZI TITOLARI DI UN DIRITTO DIPENDENTE DALLA SITUAZIONE DEFINITA E TERZI TITOLARI DI UNA POSIZIONE AUTONOMA - DIFFERENZE - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*
La cosiddetta efficacia riflessa del giudicato va intesa nel senso che la sentenza, come affermazione obbiettiva di verita, ha effetto anche nei confronti di persone rimaste estranee al processo nel quale essa e stata emessa solo se queste siano titolari di un diritto dipendente da una certa situazione definita in quel processo, o, comunque subordinato nella sua possibilita di soddisfacimento a tale situazione: tali soggetti, infatti, non possono disconoscere che tra le parti di tale processo e stata accertata una determinata verita e non possono, in definitiva, far valere una pretesa in contrasto col relativo accertamento, salva l'opposizione di terzo revocatoria, ove ne ricorrano gli estremi oggettivi e soggettivi. Se invece il terzo sia titolare di una posizione autonoma e indipendente rispetto a quella definita nel processo, il giudicato non gli impedisce di reclamare la tutela a lui spettante, anche in contrasto con quella verita. (nella specie, l'attore era stato condannato, con sentenza passata in giudicato, a pagare il prezzo di una fornitura di grano da lui prelevata per mezzo di mandatario. Effettuato il pagamento, l'attore si era rivolto al suo mandatario per ottenere il risarcimento dei danni da infedele inadempimento del mandato, ma i giudici di merito avevano accertato, in contrasto col precedente giudicato, che il mandatario aveva regolarmente pagato la fornitura di grano prelevata per conto dell'attore. La suprema Corte, nel confermare la sentenza impugnata, ha espresso il principio contenuto nella massima che precede). (V 4102/74, mass n 372724; (V 2222/74, mass n 370591; (V 1600/73, mass n 364440).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)