Sez. 1, Ordinanza n. 1948 del 17/11/1976 Cc. (dep. 10/02/1977) Rv. 135305 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DECORRENZA - NUOVO MANDATO DI CATTURA PER FATTI NUOVI - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DECORRENZA - NUOVO MANDATO DI CATTURA PER FATTI NUOVI - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Mentre e illegittima la contestazione, con successivi mandati di cattura, di fatti-reato gia noti, in modo da consentire il rinnovarsi del termine della custodia preventiva, deve invece riconoscersi la legittimita della emissione di nuovi mandati per elementi di fatto completamente nuovi, che in precedenza non avrebbero potuto costituire oggetto di imputazione. Pertanto, puo affermarsi la illegittimita della protrazione della custodia preventiva per effetto della emissione di un nuovo mandato per fatti nuovi solo se sia provata la colpevole inerzia del giudice inquirente nella verifica della sussistenza e della consistenza degli indizi di colpevolezza in ordine ai fatti di reato contestati con il nuovo provvedimento restrittivo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 272 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)