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Sez. 3, Sentenza n. 1004 del 02/02/1991 (Rv. 470751 - 01)

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Prelazione. | Del confinante - Fondo offerto in vendita - Pluralità di confinanti - Esercizio della prelazione da parte di due o più dei predetti confinanti - Scelta da parte del giudice - Criteri - Terreno offerto in vendita costituito da una pluralità di poderi o di unità produttive funzionalmente autonome - Accorpamento per porzioni distinte in favore di più confinanti - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1991-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470751-01

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Prelazione.

Nel caso di pluralità di proprietari di terreni confinanti con il fondo posto in vendita aventi diritto alla prelazione ai sensi dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971 n. 817, ove si verifichi una situazione di conflittualità per effetto dell'esercizio della prelazione o riscatto da parte di due o più dei predetti confinanti, spetta al giudice accordare prevalenza all'uno o all'altro diritto, alla stregua della maggiore o minore attitudine a concretare la finalità perseguita dalla norma e cioè l'ampliamento delle dimensioni territoriali dell'azienda diretto-coltivatrice che meglio realizzi le esigenze di ricomposizione fondiaria, di sviluppo aziendale e costituzione di unità produttive efficienti sotto il profilo tecnico ed economico; nel risolvere tale conflitto fra posizioni di diritto soggettivo, il giudice deve prescindere dalla priorità temporale dell'iniziativa dell'uno o dell'altro confinante, come anche dalle eventuali preferenze espresse dal venditore e deve valutare l'entità, le caratteristiche topografiche, fisiche e colturali dei terreni in possibile accorpamento, l'esuberanza della forza di lavoro che i confinanti siano in grado di riversare sul terreno offerto in vendita, nonché la stabilità nel tempo che l'azienda da incrementare possa assicurare, tenendo altresì conto che, in esito a tali indagini, deve ritenersi consentito, ove il terreno offerto in vendita sia costituito da una pluralità di poderi o di unità produttive funzionalmente autonome, anche un accorpamento per porzioni distinte in favore di più confinanti.

Riferimenti normativi: Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)