Sez. 3, Sentenza n. 18488 del 25/08/2006 (Rv. 593569 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AMBITO DI APPLICAZIONE - RAPPORTI OGGETTO DI CONTROVERSIE - IN GENERE | Contratti agrari - Diritto di prelazione - Diritto di riscatto - Pluralità di coltivatori diretti proprietari di fondi confinanti con quello offerto in vendita - Attribuzione dei predetti diritti a ciascuno dei confinanti separatamente e distintamente - Necessità dell'esercizio dei diritti in modo congiunto - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - AMBITO DI APPLICAZIONE - RAPPORTI OGGETTO DI CONTROVERSIE - IN GENERE
L'esercizio del diritto di prelazione da parte di più coltivatori diretti confinanti è disciplinato dall'articolo 7, secondo comma, della legge n. 817 del 14 agosto 1971, che prevede il diritto di prelazione a favore del coltivatore diretto proprietario del fondo confinante e che, malgrado la sua formulazione al singolare, attribuisce a ciascuno dei confinanti un diritto di prelazione, e un succedaneo diritto di riscatto, separato e distinto da quelli attribuiti agli altri, sì da aversi coesistenza di più diritti, che non vanno necessariamente esercitati congiuntamente, ma possono esserlo individualmente e separatamente.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)