Sez. 4, Sentenza n. 12261 del 01/02/2018 Cc. (dep. 16/03/2018) Rv. 272346 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI | Dichiarazione di incostituzionalità di una norma penale incidente sul trattamento sanzionatorio - Pena interamente espiata prima della sentenza della Corte costituzionale - Rideterminazione della pena in sede esecutiva - Diritto alla riparazione - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI
In tema di ingiusta detenzione, in caso di dichiarazione di incostituzionalità di una norma penale incidente sul trattamento sanzionatorio, deve essere escluso il diritto alla riparazione qualora la pena sia stata interamente espiata prima della pronuncia della sentenza della Corte costituzionale e del conseguente provvedimento del giudice dell'esecuzione di rideterminazione della pena, in quanto le sentenze di accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale, pur avendo efficacia retroattiva, non operano, però, con riferimento ai cosiddetti "rapporti esauriti". (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza di rigetto della richiesta di riparazione per la detenzione subita a titolo di pena definitiva, per il reato di detenzione di stupefacenti avente ad oggetto cd. "droghe leggere", interamente espiata prima della sentenza n. 32 del 2014 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge 21 febbraio 2006, n. 49).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/12/2005 num. 272 art. 4 bis CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)