Sez. 5, Sentenza n. 15362 del 12/01/2016 Cc. (dep. 13/04/2016) Rv. 266564 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO | Sentenza irrevocabile di condanna - Dichiarazione di illegittimità costituzionale di norma penale diversa da quella incriminatrice - Conseguenze - Potere del giudice dell'esecuzione di rideterminare la pena - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO
È inammissibile l'istanza rivolta al giudice dell'esecuzione per la rideterminazione della pena illegale, derivante da dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma penale incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, quando quest'ultimo, al momento della pronuncia su tale istanza, è stato interamente eseguito e il condannato ha già scontato la pena, poichè in tal caso si sono prodotti effetti irreversibili, con la conseguenza che l'eventuale rideterminazione finalizzata a future richieste risarcitorie per ingiusta detenzione è questione che deve essere risolta dal giudice competente a conoscere di tale richiesta, anche in via incidentale. (Fattispecie relativa alla dichiarazione di incostituzionalità della disciplina sugli stupefacenti ad opera della sentenza n. 32 del 2014 Corte cost.).
Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)