Sez. 5, Sentenza n. 3537 del 12/03/2002 (Rv. 552990 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL CONTRIBUENTE - IN GENERE | Mandato alle liti (procura) a persona autorizzata all'assistenza tecnica davanti al giudice tributario - Contenuto e forma - Presunzione di conferimento per un determinato grado del processo - Limiti - Diversa volontà espressa - Procura rilasciata in primo grado per l'intero giudizio "in ogni sua fase e grado" - Estensione al grado di appello.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL CONTRIBUENTE - IN GENERE
La procura speciale al difensore abilitato alla assistenza tecnica davanti al giudice tributario, rilasciata in primo grado con riferimento all'intero giudizio "in ogni sua fase e grado", esprime la volontà della parte di estendere il mandato all'appello e, quindi, implica il superamento della presunzione di conferimento solo per il primo grado del processo, ai sensi dell'art. 83, ultimo comma, cod. proc. civ., applicabile al processo tributario in virtù del generale rinvio alle norme del codice di rito contenuto nell'art. 1, comma secondo, del D.Lgs. n. 546/1992.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)