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Sez. 5, Sentenza n. 20520 del 22/09/2006 (Rv. 593829 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL CONTRIBUENTE - ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO | Procura - Interpretazione restrittiva - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593829-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL CONTRIBUENTE - ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

Anche nel processo tributario, come in quello civile, il contenuto della procura rilasciata al difensore dev'essere interpretato in senso restrittivo, trovando applicazione la presunzione di cui all'art. 83, ultimo comma cod. proc. civ., in virtù del generale rinvio contenuto nell'art. 1, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto che il fatto che la procura prevedesse l'estensione del mandato difensivo all'eventuale giudizio di appello, senza però conferire un esplicito mandato per proporre l'impugnazione, comportava che la procura medesima dovesse essere interpretata nel senso che il difensore non fosse legittimato a proporre appello).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)