Sez. 5, Sentenza n. 1098 del 13/11/1970 Ud. (dep. 01/03/1971) Rv. 116862 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPUGNAZIONI - DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - OMESSA IMPUGNAZIONE SPECIFICA - IMPUGNAZIONE CON LA SENTENZA - INAMMISSIBILITA.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPUGNAZIONI - DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - OMESSA IMPUGNAZIONE SPECIFICA - IMPUGNAZIONE CON LA SENTENZA - INAMMISSIBILITA.*
Quando l'ordinanza dichiarativa di contumacia non sia stata impugnata in modo specifico, secondo le regole dettate per la impugnazione dei provvedimenti incidentali (artt 200, 438 cod proc pen) la deduzione del difetto di motivazione dell'ordinanza stessa, come motivo di gravame contro la sentenza, non e ammissibile. (Conf 115654, anno 1970, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 200
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)