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Sez. 5, Sentenza n. 799 del 22/04/1970 Ud. (dep. 31/10/1970) Rv. 115654 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA -IMPUGNAZIONI - DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DI CONTUMACIA - NECESSITA DI SPECIFICA IMPUGNAZIONE - ESAME DELLA QUESTIONE A SEGUITO DI IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1970-04-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/115654-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA -IMPUGNAZIONI - DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DI CONTUMACIA - NECESSITA DI SPECIFICA IMPUGNAZIONE - ESAME DELLA QUESTIONE A SEGUITO DI IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*

L'ordinanza dichiarativa di contumacia deve essere specificamente impugnata quando se ne vuole fare valere l'asserita nullita, derivante da un vizio proprio del provvedimento, come nel caso di difetto di motivazione o di mancata valutazione dell'impedimento a comparire, non essendo sufficiente allo scopo la impugnazione della sola sentenza che definisce il giudizio. Il preteso vizio del provvedimento non puo infatti ritenersi compreso nello schema dell'art 185 n 3 cod proc pen e l'ordinanza che dichiara la contumacia dell'imputato, come tutte quelle previste dall'art 438 cod proc pen, non si sottrae alle regole generali, relative alla impugnazione di tali provvedimenti. Pertanto la ordinanza diviene definitiva qualora non si sia osservata la disciplina stabilita per le impugnazioni dall'art 200 cod proc pen e cioe non abbia formato oggetto di specifica impugnazione. (Conf 114603, anno 1970, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 200

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)