Sez. 3, Sentenza n. 177 del 31/01/1962 (Rv. 250272 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DI TERZO - LIMITAZIONI DELLA PROVA - CASA DEL DEBITORE - NOZIONE - TERZO COABITANTE TITOLARE DEL GODIMENTO DELL'IMMOBILE E CAPO DEL GRUPPO FAMILIARE - OPPOSIZIONE - PROVA.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DI TERZO - LIMITAZIONI DELLA PROVA - CASA DEL DEBITORE - NOZIONE - TERZO COABITANTE TITOLARE DEL GODIMENTO DELL'IMMOBILE E CAPO DEL GRUPPO FAMILIARE - OPPOSIZIONE - PROVA.*
Agli effetti dell'art 621 cod proc civ per casa del debitore pignorato deve intendersi quella nella quale egli di fatto abita indipendentemente dagli eventuali diritti reali o personali di godimento che su di essa possa far valere il terzo opponente. Tutti i mobili ivi esistenti possono essere soggetti a pignoramento, salvo il diritto dei conviventi non debitori di proporre opposizione a norma dell'art 619, fermi restando i limiti relativi alla prova testimoniale stabiliti dall'art 621, anche se l'opponente e il capo della famiglia cui il debitore appartiene. (V 641/58, 1446/57, 3384/55, 4001/54).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 621 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)