Sez. 3, Sentenza n. 3626 del 14/06/1982 (Rv. 421595 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - CASA E AZIENDA DEL DEBITORE (LIMITI PROBATORI) - CONVIVENZA DI UNA PLURALITÀ DI PERSONE IN UNA STESSA CASA - PIGNORABILITÀ DI TUTTI I BENI IVI ESISTENTI PER IL DEBITO DI CIASCUNO DEI CONVIVENTI - DIRITTO DI OPPOSIZIONE DEI CONVIVENTI NON DEBITORI - LIMITI PROBATORI.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - CASA E AZIENDA DEL DEBITORE (LIMITI PROBATORI) - CONVIVENZA DI UNA PLURALITÀ DI PERSONE IN UNA STESSA CASA - PIGNORABILITÀ DI TUTTI I BENI IVI ESISTENTI PER IL DEBITO DI CIASCUNO DEI CONVIVENTI - DIRITTO DI OPPOSIZIONE DEI CONVIVENTI NON DEBITORI - LIMITI PROBATORI.*
L'espressione "casa del debitore" - usata dall'art. 621 cod. proc. civ. per stabilire i limiti della prova testimoniale nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso dal terzo che pretende di avere la proprietà sui beni pignorati in quel luogo - inerisce ad un semplice rapporto di fatto, che abbia però una certa stabilità e non sia di temporanea ospitalità in casa altrui. Conseguentemente, qualora in una casa convivano più persone, tutti i beni ivi esistenti possono essere pignorati per il debito di ciascuno, salvo il diritto dei conviventi non debitori di proporre opposizione a norma dell'art. 619 cod. proc. civ. e con le limitazioni di prova stabilite dal citato art. 621, ancorché l'opponente sia un parente. (V 694/81 mass n 411161; (V 4811/79 mass n 401424; (V 3336/73, mass n 367232; (V 177/62, mass n 250272).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 621 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)