Sez. 6, Sentenza n. 16058 del 22/04/1989 Ud. (dep. 18/11/1989) Rv. 182576 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - REATO - COLLUSIONE DI MILITARE DELLA GUARDIA DI FINANZA PER FRODARE LA FINANZA - REATO PROPRIO - SOGGETTO ESTRANEO PARTECIPE DELLA COLLUSIONE - CONCORSO NEL REATO - SUSSISTENZA - RATIO.*
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - REATO - COLLUSIONE DI MILITARE DELLA GUARDIA DI FINANZA PER FRODARE LA FINANZA - REATO PROPRIO - SOGGETTO ESTRANEO PARTECIPE DELLA COLLUSIONE - CONCORSO NEL REATO - SUSSISTENZA - RATIO.*
L'estraneo il quale collude con il militare della guardia di finanza deve rispondere del reato di collusione a titolo di concorso perché anch'egli, con la sua condotta cosciente e volontaria, contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice. Infatti, il principio generale secondo cui quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per quanto stabilita, non può ritenersi superato dalla lettera della disposizione di cui all'art. 3 della legge 9 dicembre 1941 n. 1383, in quanto tale norma, anche se non lo contempla, non esclude espressamente la punibilità dell'extraneus che, pertanto, deve ritenersi sussistente sulla base delle norme che disciplinano il concorso di più persone nel reato che, essendo di carattere generale, possono essere derogate solamente da una espressa disposizione contenuta in altra norma.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Legge 09/12/1941 num. 1383 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)