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Sez. 6, Sentenza n. 10414 del 12/12/1989 Ud. (dep. 17/07/1990) Rv. 184932 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - REATO DI COLLUSIONE - ESTRANEO CHE COLLUDE CON IL MILITARE DELLA GUARDIA DI FINANZA - RESPONSABILITÀ A TITOLO DI CONCORSO - SUSSISTENZA - RAGIONE.*
Stato
decisa il 1989-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184932-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - REATO DI COLLUSIONE - ESTRANEO CHE COLLUDE CON IL MILITARE DELLA GUARDIA DI FINANZA - RESPONSABILITÀ A TITOLO DI CONCORSO - SUSSISTENZA - RAGIONE.*

Nel delitto di collusione per frodare la finanza l'estraneo che collude con il militare risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa per il principio generale secondo cui, allorché più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita. Nè tale principio è superato dalla lettera di specifica disposizione incriminatrice che non escluda espressamente la punibilità del correo, ma si limiti a non considerarla (con evidente rinvio alla normativa generale), poiché l'applicazione delle norme fondamentali è esclusa solo da "espressa" contraddizione contenuta in altra norma. (Conf mass n 182576; (Conf mass n 173969; (Conf mass n 173080; (Conf mass n 172515; (contra mass n 181614).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Legge 09/12/1941 num. 1383 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)