Sez. 2, Sentenza n. 2009 del 15/09/1965 (Rv. 313813 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE PER DUE UDIENZE - SCIOPERO DEGLI AVVOCATI - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE PER DUE UDIENZE - SCIOPERO DEGLI AVVOCATI - IRRILEVANZA.*
I cosi detti -scioperi dei liberi professionisti- non costituiscono Esercizio del diritto di cui all'art.40 Costituzione, che non compete ai liberi professionisti, ma costituiscono mere astensioni collettive dall'attivita professionale, compiute, per il conseguimento di determinati scopi collettivi, nell'Esercizio del diritto di liberta che ha ogni cittadino di astenersi da determinate attivita cui egli non sia tenuto per legge. Pertanto, il fatto che un difensore con procura di una parte si sia astenuto dal comparire in udienza a causa di un cosiddetto - sciopero dei professionisti forensi -, non impedisce al giudice di emettere quei provvedimenti che la legge stabilisce di emettere per effetto di quella mancata comparizione. Onde se in un giudizio di appello il difensore con procura dell'appellante non comparisca nella prima udienza davanti all'istruttore e neppure in quella nuova, fissata a norma dell'art.348 cod.proc.civ., l'istruttore puo dichiarare d'ufficio l'improcedibilita dell'appello, anche se in entrambe le udienze il cosiddetto - sciopero - era in corso.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)