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Sez. 1, Sentenza n. 4349 del 09/05/1996 (Rv. 497507 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - MODIFICABILITÀ | Affidamento dei figli - Provvedimento del tribunale - Reclamo alla Corte di appello - Procedimento - Istanza di rinvio a causa di astensione degli avvocati su indicazione dell'Ordine professionale - Diniego e riserva in decisione - Lesione del diritto di difesa - Insussistenza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497507-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - MODIFICABILITÀ

Con riguardo a procedimento camerale di reclamo, avverso l'ordinanza del Tribunale di modifica dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi, il diniego di differimento della trattazione del procedimento e la riserva della causa in decisione, adottati dalla Corte d'appello in relazione ad istanza (del sostituto) del procuratore del reclamato, formulata con riferimento all'astensione di tale procuratore in ottemperanza alla indicazione dell'Ordine professionale, non impinge contro alcun diritto della difesa, qualora non risulti impedita nessuna delle attività processuali consentite al difensore (nella specie, la S.C., affermando tale principio, ha escluso che fosse rilevabile una qualsiasi nullità processuale nella descritta procedura camerale, posto che la parte rappresentata dal procuratore "in astensione", vittoriosa completamente in primo grado, ben aveva potuto conoscere dall'atto di reclamo le doglianze della controparte in ordine all'affidamento del minore al padre, disposto dal tribunale, e bene aveva potuto ad esse resistere con rituale memoria di costituzione e non essendo emersa alcuna attività istruttoria che tale parte non avesse avuto opportunità di richiedere in detta memoria

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)