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Sez. L, Sentenza n. 2886 del 08/06/1978 (Rv. 392319 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - LAVORO DEL PROPAGANDISTA DI PRODOTTI MEDICINALI - QUALIFICAZIONE - RIFERIMENTO ALLE CIRCOSTANZE DEL CASO CONCRETO - NECESSITA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1978-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392319-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - LAVORO DEL PROPAGANDISTA DI PRODOTTI MEDICINALI - QUALIFICAZIONE - RIFERIMENTO ALLE CIRCOSTANZE DEL CASO CONCRETO - NECESSITA - FATTISPECIE.*

La natura delle prestazioni del propagandista di prodotti medicinali non implica, di per se, l'inquadramento del relativo rapporto di lavoro nello schema del lavoro autonomo o di quello subordinato, ma l'inquadramento deve effettuarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto, cioe alle effettive modalita delle prestazioni, emergenti dalle risultanze processuali, e con la osservanza dei criteri distintivi tra lavoro autonomo e subordinato. (nella specie, la Corte ha confermato la pronuncia con cui il rapporto era stato considerato come di lavoro subordinato, attraverso la considerazione dell'impegno giornaliero del propagandista, dell'Obbligo di relazioni quotidiane, di un certo numero di visite a sanitari e di riunioni settimanali, del diritto ad un "minimo garantito" e del rimborso "a forfait" delle spese, nonche della Determinazione del periodo feriale da parte del datore di lavoro).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)