Sez. L, Sentenza n. 7438 del 16/12/1983 (Rv. 432052 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - PRESTAZIONI DEL PROPAGANDISTA DI PRODOTTI MEDICINALI - RICONDUZIONE ALLO SCHEMA DEL LAVORO SUBORDINATO, DEL LAVORO AUTONOMO O DEL CONTRATTO DI AGENZIA - AMMISSIBILITÀ - ACCERTAMENTO RELATIVO - CONTENUTO.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - PRESTAZIONI DEL PROPAGANDISTA DI PRODOTTI MEDICINALI - RICONDUZIONE ALLO SCHEMA DEL LAVORO SUBORDINATO, DEL LAVORO AUTONOMO O DEL CONTRATTO DI AGENZIA - AMMISSIBILITÀ - ACCERTAMENTO RELATIVO - CONTENUTO.*
La natura delle prestazioni del propagandista di prodotti medicinali non implica di necessità la loro riconduzione allo schema del lavoro subordinato, ben potendosi concepire l'affidamento del relativo incarico nel generico ambito del rapporto di lavoro autonomo o in quello specifico del contratto di Agenzia - associandosi in questo ultimo caso l'attività pubblicitaria a quella del promovimento di contratti nell'interesse del preponente -, talché per verificare se ricorra in concreto l'una o l'altra eventualità deve indagarsi sulle modalità caratterizzanti lo svolgimento dell'attività lavorativa, alla stregua sia della previsione contrattuale che dell'attuazione della medesima, per accertare la maggiore o minore intensità dello intervento del creditore della prestazione e l'atteggiamento più o meno autonomo della posizione del prestatore d'opera, attribuendo in tale indagine particolare rilievo all'esame dei tempi e dei modi delle visite ai clienti, della provenienza dei mezzi propagandistici, dell'esistenza o meno di un'organizzazione imprenditoriale autonoma rispetto a quella del committente, del tipo di corrispettivo pattuito. (V 6517/82, mass n 424149; (V 2886/78, mass n 392319).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)