Sez. L, Ordinanza n. 672 del 05/09/1995 (Rv. 493898 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Proposizione dell'istanza ad opera del procuratore della parte costituita, effettuato dopo il decesso di quest'ultima, non denunciato in giudizio - Validità - Limiti.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Il decesso della parte costituita, sopraggiunto nel corso del giudizio ed in questo non denunciato dal procuratore, non priva quest'ultimo del potere di proporre validamente l'istanza di regolamento di competenza, attesa la sua natura di semplice incidente del giudizio di merito, salvo il caso in cui nella procura conferita ai fini del giudizio di merito (o anche del solo giudizio di primo grado) non sia stata espressamente esclusa la proposizione della menzionata istanza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)