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Sez. 3, Sentenza n. 5026 del 20/05/1998 (Rv. 515595 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Morte della parte costituita - Omessa dichiarazione del difensore - Impugnazione - Proponibilità da parte del difensore - Esclusione - Regolamento di competenza - Proponibilità - Procura speciale a patrocinante in Cassazione - Necessità - Esclusione - Procura conferita per il giudizio di merito - Sufficienza - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515595-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Il difensore della parte deceduta nelle more del giudizio, anche se non dichiara l'evento, non è legittimato all'impugnazione, ma in base alla procura conferitagli per il giudizio di merito può proporre il regolamento di competenza, perché la natura di incidente di questo procedimento consente che sia sottoscritto anche da un difensore non sfornito di procura speciale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)