Sez. L, Sentenza n. 5570 del 21/06/1997 (Rv. 505356 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Straordinaria - Disciplina "ex" legge n. 223 del 1991 - Presupposti - Prosecuzione del rapporto di lavoro - Comunicazione del recesso "nel rispetto dei termini di preavviso" ex art. 4 della legge n. 223 del 1991 - Portata - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
A norma dell'art. 3 della legge n. 223 del 1991, l'ammissione alla cassa integrazione delle aziende in crisi implica la prosecuzione dei rapporti di lavoro da questa intrattenuti, atteso che il fine dell'intervento della cassa è quello del reinserimento dei lavoratori nell'attività dell'impresa da sanare e che solo nel caso di impossibilità della continuazione, anche parziale, dell'attività di questa è consentito il collocamento in mobilità dei lavoratori al fine di consentire loro il reperimento di altra occupazione. Ne consegue che la comunicazione del recesso "nel rispetto dei termini di preavviso", prevista dall'art. 4 della stessa legge con riferimento a quest'ultima ipotesi, presupponendo la costanza del rapporto di lavoro, svolge la funzione del preavviso di licenziamento analogamente alla fattispecie di recesso disciplinata dall'art. 2118 cod. civ. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha riconosciuto il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso in una fattispecie nella quale il datore di lavoro aveva, durante il periodo di cassa integrazione, comunicato la cessazione del rapporto di lavoro a decorrere dalla data di scadenza della integrazione salariale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)