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Sez. L, Sentenza n. 12989 del 23/12/1997 (Rv. 511152 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Recesso nei confronti di lavoratore posto in mobilità - Termine di preavviso - Rispetto - Necessità (art. 4 legge n. 223 del 1991) - Sospensione del termine nei confronti di lavoratore collocato in cassa integrazione guadagni straordinaria - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511152-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Il termine di preavviso nella comunicazione del recesso al lavoratore posto in mobilità, al cui rispetto il datore di lavoro è tenuto in forza dell'art. 4, comma nono, della legge 23 luglio 1991, n. 223, decorre anche durante il periodo di sospensione dovuto al collocamento in cassa integrazione guadagni straordinaria.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)