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Sez. 2, Sentenza n. 8335 del 17/08/1990 (Rv. 468878 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - DELAZIONE DELL'EREDITÀ (CHIAMATA ALL'EREDITÀ) - PATTI SUCCESSORI A DONAZIONI MORTIS CAUSA (DIVIETO) - DEPOSITO DI SOMMA PRESSO UNA PARTE - ATTRIBUZIONE AL TERZO DEL DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DOPO LA MORTE DEL DEPOSITANTE - NULLITÀ DEL CONTRATTO.*
Stato
decisa il 1990-08-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468878-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - DELAZIONE DELL'EREDITÀ (CHIAMATA ALL'EREDITÀ) - PATTI SUCCESSORI A DONAZIONI MORTIS CAUSA (DIVIETO) - DEPOSITO DI SOMMA PRESSO UNA PARTE - ATTRIBUZIONE AL TERZO DEL DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DOPO LA MORTE DEL DEPOSITANTE - NULLITÀ DEL CONTRATTO.*

Il contratto, con cui una parte deposita presso un'altra una determinata somma ed attribuisce ad un terzo, che prende parte all'atto, il diritto a pretenderne la restituzione dopo la propria morte, non configura un contratto a favore di terzi, con esecuzione dopo la morte dello stipulante, a norma dell'art. 1412 cod. civ., avendo il terzo assunto la qualità di parte dell'atto e lo stipulante obbligandosi in suo diretto confronto a mantenere ferma la disposizione in suo favore, bensì rientra nell'ambito di applicazione del divieto dei patti successori sancito dall'art. 458 cod. civ., ed è perciò nulla, giacché dà luogo ad una complessa convenzione costituita da un deposito irregolare e da una vietata donazione mortis causa. (Conf 5679/78, mass n 395491, sulla prima parte; (Conf 2404/71, mass n 353355, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 458, Cod. Civ. art. 1412

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)