Sez. 2, Sentenza n. 2404 del 22/07/1971 (Rv. 353355 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - PATTI SUCCESSORI - DIVIETO - CONDIZIONI.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - PATTI SUCCESSORI - DIVIETO - CONDIZIONI.*
Per effetto del divieto dei patti successori, sancito dall'art 458 cod civ, non costituiscono valida fonte di obbligazione le convenzioni con cui una delle parti abbia inteso provvedere, in tutto o parzialmente, alla propria successione e l'altra acquistare, ad anticipato titolo di erede o di legatario, diritti su beni del futuro patrimonio ereditario del disponente. Per stabilire se una determinata pattuizione ricada sotto la comminatoria di nullita di cui al citato art 458 cod civ occorre accertarè 1) se il vinculum juris con essa creato abbia avuto la specifica finalita di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora apertà 2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entita della futura successione o debbano, comunque, essere compresi nella stessà 3) se il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte alla propria successione, privandosi cosi dello jus poenitendì 4) se l'acquirente abbia contrattato o stipulato come avente diritto alla successione stessà 5) se il convenuto trasferimento dal promittente al promissario avrebbe dovuto aver luogo mortis causa e, cioe, a titolo di eredita o di legato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 458
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)