Sez. L, Sentenza n. 14997 del 21/11/2000 (Rv. 541925 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Comportamenti costituenti violazione di legge o di doveri fondamentali del lavoratore - Affissione del codice disciplinare - Necessità - Esclusione - Fattispecie relativa a riscossione ingiustificata e non contabilizzata di somme dai clienti da parte di impiegato di banca.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Ai fini della validà del licenziamento intimato per ragioni disciplinari non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione. (Nella specie il giudice di merito ha ritenuto irrilevante la mancata affissione con riferimento alla contestazione mossa ad un dipendente bancario di avere irregolarmente posto a carico dei clienti, senza rilevarle contabilmente né porle a disposizione della banca, somme varie in occasione del cambio di assegni e dell'estinzione di certificati di deposito, e, analogamente, di non avere riconosciuto tutti gli interessi dovuti in occasione dell'estinzione di libretti di deposito, nonché di avere estinto un certificato di deposito a mani di persona non legittimata; la S.C. nel confermare la sentenza impugnata ha osservato che comportamenti di tal genere appaiono chiaramente di notevole gravità e lesivi dell'elemento fiduciario nell'ambito del rapporto di lavoro bancario, anche in presenza di eventuali prassi e direttive interne, evidentemente "contra legem" e contrastanti con lo stesso interesse obiettivo dell'istituto di credito).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)