Sez. L, Sentenza n. 10997 del 09/08/2001 (Rv. 548940 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Comportamenti costituenti violazione di norme di legge o di doveri fondamentali del lavoratore - Affissione del codice disciplinare - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare in presenza della violazione di norme di legge o comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - sul rilievo che la condotta del lavoratore, oltre ad essere eticamente censurabile, aveva concretizzato un grave e notevole inadempimento dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro - ha ritenuto irrilevante la mancata affissione con riferimento alla contestazione mossa ad un addetto alla vendita di auto della Fiat di aver consigliato un compratore di una autovettura di avvalersi di una società di finanziamento diversa dalla Fiat Sava dalla quale aveva percepito la somma di lire 700.000).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)