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Sez. 2, Sentenza n. 1906 del 19/03/1986 (Rv. 445171 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA - VIZIO DI EXTRAPETIZIONE CON RIFERIMENTO ALLE ECCEZIONI MERAMENTE DIFENSIVE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ACCERTAMENTO DELL'ANIMUS SPOLIANDI COMPIUTO SENZA UNA ESPRESSA ECCEZIONE DEL CONVENUTO.*
Stato
decisa il 1986-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445171-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA - VIZIO DI EXTRAPETIZIONE CON RIFERIMENTO ALLE ECCEZIONI MERAMENTE DIFENSIVE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ACCERTAMENTO DELL'ANIMUS SPOLIANDI COMPIUTO SENZA UNA ESPRESSA ECCEZIONE DEL CONVENUTO.*

Il vizio di estrapetizione sussiste con riguardo alle eccezioni in senso proprio e non anche con riferimento alle mere eccezioni difensive, in quanto, mentre per le prime è richiesta una manifestazione di volontà della parte affinché il fatto possa essere sottoposto alla cognizione del giudice, invece per quelle meramente difensive tale manifestazione di volontà non si richiede, formando esse già oggetto del "thema decidendum" per effetto della domanda. (nella specie, in applicazione del surriportato principio, la S.C. ha ritenuto che i giudici del merito, accertando la inesistenza dello animus spoliandi, in assenza di una espressa eccezione del convenuto, non erano incorsi nel vizio di estrapetizione, in quanto detto "animus" si sostanzia in un elemento costitutivo dell'Azione possessoria). (Conf 1920/73, mass n 364999; (Conf 1703/72, mass n 358591).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)