Sez. L, Sentenza n. 3191 del 02/04/1999 (Rv. 524877 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA | Ambito di riferimento - Eccezioni in senso proprio - Carattere esclusivo - Eccezioni in senso lato - Inclusione - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA
Il vizio di ultrapetizione può verificarsi "ex parte rei" con esclusivo riferimento alle eccezioni in senso proprio e non con riferimento alle eccezioni meramente difensive. Solo per le prime, infatti, è richiesta una specifica manifestazione di volontà della parte convenuta affinché un fatto possa essere sottoposto alla cognizione del giudice, mentre per le eccezioni in senso lato tale manifestazione di volontà non si richiede, formando esse già oggetto del "thema decidendum" per effetto della domanda. (In base al suddetto principio la S.C. ha escluso che fosse incorso nel vizio di ultrapetizione il giudice di merito che, in un giudizio relativo alla revisione della rendita per inabilità permanente, aveva ritenuto, sulla base delle risultanze della c.t.u., ancora equamente compensato dalla percentuale di inabilità permanente originariamente riconosciuta in via amministrativa dell'assicurato, affetto da silicosi e angioneurosi; la S.C. ha sottolineato che il suddetto vizio avrebbe potuto essere ipotizzato soltanto nel caso in cui il giudice, in mancanza di qualsiasi domanda o eccezione dell'Istituto, avesse operato una riduzione del grado complessivo di inabilità permanente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)