Sez. 3, Sentenza n. 12948 del 29/12/1993 (Rv. 484902 - 01)
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Durata - Diniego di rinnovazione alla prima scadenza - In In genere | Contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 392 del 1978 e non soggetti a proroga - Scadenza - Rapporto successivo alla scadenza - Disciplina applicabile - Disciplina ex art. 28 legge n. 392 del 1978 - Applicabilità.
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Durata - Diniego di rinnovazione alla prima scadenza - In In genere
I contratti di locazione di immobili per uso non abitativo, in corso alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392, e non soggetti a proroga, cessano con la scadenza del termine indicato dall'art. 71 senza necessità di disdetta; conseguentemente il rapporto instauratosi anche tacitamente tra le parti dopo la scadenza del periodo legale di durata del contratto stabilito dall'art. 71 della legge citata, dovendosi considerare nuovo, e non la prosecuzione del precedente, è soggetto alla ordinaria disciplina della legge n. 392 del 1978 e quindi alla disposizione dell'art. 28 che consente al locatore di negare la prima rinnovazione del contratto solo in presenza di una delle ragioni indicate dall'art. 29.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 71 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)