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Sez. 3, Sentenza n. 3203 del 18/03/1995 (Rv. 491263 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO NON SOGGETTI A PROROGA - DURATA - IN GENERE | Scadenze previste dagli artt. 67 e 71 legge n. 392 del 1978 - Azione di rilascio - Esperibilità - Disciplina di cui agli artt. 28, 29 e 30 stessa legge - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491263-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO NON SOGGETTI A PROROGA - DURATA - IN GENERE

Con riguardo alle locazioni di immobili urbani ad uso non abitativo il locatore può esercitare l'azione di rilascio alle scadenze fissate dagli artt. 67 e 71 legge n. 392/78 senza essere tenuto a comunicare al conduttore a quali condizioni intende addivenire ad una nuova locazione e senza dover fornire alcuna giustificazione riconducibile ai motivi di cui all'art. 29 legge cit., nonché senza essere onerato della preventiva disdetta, non essendo oneri del genere desumibili dalla disciplina transitoria fissata dalla legge in esame per i contratti in corso.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 67 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 71 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)