Sez. 4, Sentenza n. 9354 del 08/05/1986 Ud. (dep. 15/09/1986) Rv. 173729 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - ASSUNZIONE - NELL'ISTRUZIONE - CONSULENTE TECNICO - INIZIO DELLE OPERAZIONI PERITALI - COMUNICAZIONE - NON OBBLIGATORIETÀ.*
PROVA PENALE - PERIZIA - ASSUNZIONE - NELL'ISTRUZIONE - CONSULENTE TECNICO - INIZIO DELLE OPERAZIONI PERITALI - COMUNICAZIONE - NON OBBLIGATORIETÀ.*
Il consulente tecnico di parte ha diritto di assistere alla perizia e può presentare al giudice istanze e osservazioni; tale diritto, consacrato nell'art. 324 cod. proc. pen., non si estende a quello di avere diretta notizia dell'inizio delle operazioni peritali, in quanto di questo va informato solo il difensore, ai sensi dell'art. 304 ter dello stesso codice. (Conf mass n 163294 ed ivi citata).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 304 ter CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 324
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)