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Sez. 6, Sentenza n. 1847 del 11/10/1989 Ud. (dep. 10/02/1990) Rv. 183277 - 01

ISTRUZIONE PENALE - PARTI PRIVATE E PERSONA OFFESA DAL REATO (ISTANZE E FACOLTÀ) - OPERAZIONI PERITALI - COMUNICAZIONE DELL'INIZIO AL CONSULENTE DI PARTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183277-01

ISTRUZIONE PENALE - PARTI PRIVATE E PERSONA OFFESA DAL REATO (ISTANZE E FACOLTÀ) - OPERAZIONI PERITALI - COMUNICAZIONE DELL'INIZIO AL CONSULENTE DI PARTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Il consulente tecnico di parte ha diritto di assistere alle operazioni peritali, ma non quello di essere direttamente informato della data di inizio delle operazioni medesime. (V mass n 124460; (Conf mass n 173729; (Conf mass n 163294; (Conf mass n 140765).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 304 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)