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Sez. L, Sentenza n. 689 del 02/02/1985 (Rv. 438893 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - CONTESTAZIONE, DA PARTE DELL'INPS, IN SEDE DI MERITO DEL DIRITTO DEL LAVORATORE ALLA PENSIONE DI INVALIDITÀ - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO LA SENTENZA CHE ABBIA RICONOSCIUTO TALE DIRITTO ANCHE PER IL PERIODO SUCCESSIVO ALL'ACCERTATA CESSAZIONE DELLO STATO DI INVALIDITÀ PENSIONABILE - QUESTIONE NUOVA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438893-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - CONTESTAZIONE, DA PARTE DELL'INPS, IN SEDE DI MERITO DEL DIRITTO DEL LAVORATORE ALLA PENSIONE DI INVALIDITÀ - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO LA SENTENZA CHE ABBIA RICONOSCIUTO TALE DIRITTO ANCHE PER IL PERIODO SUCCESSIVO ALL'ACCERTATA CESSAZIONE DELLO STATO DI INVALIDITÀ PENSIONABILE - QUESTIONE NUOVA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Il motivo di ricorso per Cassazione con il quale l'i.N.P.S., dopo avere sempre sostenuto in Sede di merito l'inesistenza del diritto dell'assicurato alla pensione d'Invalidità, lamenti che la sentenza impugnata abbia riconosciuto tale diritto anche per il periodo successivo all'accertata cessazione dello stato d'Invalidità pensionabile non introduce una questione nuova, inammissibile in Sede di legittimità, atteso che nella radicale contestazione del diritto alla pensione deve ritenersi compreso (come nel più il meno) anche la negazione parziale dello stesso diritto e considerato, soprattutto, che il potere-dovere del giudice del merito di non riconoscere la pensione per il periodo successivo alla cessazione dello stato d'Invalidità non sostanzia una vera e propria "revoca", ma costituisce espressione dell'Obbligo di accertare la permanenza dei presupposti legittimanti il mantenimento della pensione. (V 473/84, mass n 432706).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)